Art. 6.
(Autoimprenditorialità collettiva).

      1. Lo Stato, nel rispetto delle finalità indicate dal Consiglio europeo del 22 e 23

 

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marzo 2005 di revisione della strategia di Lisbona in materia di prevenzione del rischio di disoccupazione di lunga durata, incentiva e sostiene la costituzione di forme societarie di tutela sociale, a partecipazione pubblica, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori di imprese in crisi, nonché delle regioni e degli enti locali.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico, al fine di verificare la fattibilità specifica di forme di autoimprenditorialità collettiva mirate alla salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell'occupazione, attiva la costituzione di appositi tavoli di crisi aziendale con la partecipazione delle regioni, degli enti locali, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a regolare sul piano giuridico ed economico le forme di autoimprenditorialità collettiva. I contributi economici erogati per le finalità di cui al presente articolo sono comunque parametrati sul valore della spesa prevista nell'ambito dei normali programmi di contrasto alle crisi aziendali.